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Permessi e licenze per la pesca sportiva in Italia: la guida per non rischiare sanzioni

568 parole·3 minuti

Una delle domande più frequenti tra chi si avvicina alla pesca sportiva — e uno degli aspetti più spesso sottovalutati anche da pescatori esperti che cambiano regione o Paese — riguarda i permessi necessari. La normativa italiana distingue in modo netto tra pesca in mare e pesca in acque interne, e all’interno di quest’ultima categoria le Regioni mantengono margini di autonomia che possono cambiare in modo sostanziale le regole da un territorio all’altro.

Ecco il quadro generale, con le principali eccezioni da conoscere prima di partire.

Pesca in mare: cosa serve davvero
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Per la pesca sportiva ricreativa in mare — da riva, scogliera, molo o imbarcazione — non è richiesta alcuna licenza a pagamento. È invece necessaria una comunicazione gratuita al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), ottenibile online in pochi minuti, oppure tramite il tesserino FIPSAS, richiesta principalmente a fini statistici.

Restano comunque in vigore limiti di cattura per uso personale — indicativamente 3 kg al giorno per specie, o un solo esemplare se supera questo peso — oltre a taglie minime specifiche per singola specie e restrizioni nelle aree marine protette, che vanno sempre verificate prima di pescare in una zona non conosciuta.

Pesca in acque interne: le licenze di tipo A, B e C
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Per pescare in fiumi, laghi, canali e in generale nelle acque interne è invece necessaria una licenza specifica, rilasciata a livello regionale:

  • Licenza di tipo B: la licenza standard per la pesca sportiva con canna, valida su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla Regione di rilascio.
  • Licenza di tipo C: pensata per chi pesca saltuariamente, valida 30 giorni dal versamento della tassa di concessione.
  • Licenza di tipo A: riservata a tecniche professionali o specifiche (come la pesca con bilancia fissa), con canone annuale più elevato e non rilevante per la maggior parte dei pescatori sportivi.

La licenza è generalmente costituita dalla sola ricevuta di pagamento della tassa regionale, da esibire insieme a un documento d’identità: nella maggior parte delle Regioni non viene più rilasciato un tesserino fisico separato.

Le eccezioni regionali da conoscere
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  • Trentino-Alto Adige (provincia di Bolzano): richiede sempre la frequenza di un corso di abilitazione.
  • Abruzzo: dal 2022 è obbligatorio un attestato di partecipazione a un corso di formazione su biologia ittica ed ecosistemi fluviali.
  • Friuli Venezia Giulia: la licenza richiede il superamento di un esame; è comunque possibile pescare fino a un massimo di 16 giornate l’anno senza licenza, versando un canone per singola giornata.
  • Valle d’Aosta: oltre alla licenza nazionale di tipo B, è necessario un permesso aggiuntivo rilasciato dal Consorzio regionale pesca.

Nota redazionale: le fonti consultate riportano indicazioni non del tutto coerenti sulla durata della licenza di tipo B (in alcuni casi 1 anno, in altri fino a 6 o 10 anni a seconda della Regione): prima di pubblicare l’articolo è opportuno verificare il dato aggiornato sul sito ufficiale di ciascuna Regione, anche perché la normativa viene modificata con una certa frequenza.


La regola più semplice da ricordare è questa: in mare la libertà è quasi totale, in acque interne quasi sempre serve una licenza regionale, e le eccezioni — corsi obbligatori, esami, permessi aggiuntivi — vanno verificate caso per caso prima di partire, soprattutto se si pesca fuori dalla propria Regione di residenza.

NESP mantiene aggiornata questa guida in collaborazione con la propria rete di club ed esperti locali, per aiutare la community a pescare sempre in regola.